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Bivacco, tenda e fuochi: cosa si può fare davvero

Sul bivacco circola una regola che in Sicilia non esiste. Sul fuoco invece la norma è netta e quasi nessuno la conosce.

Redazione Sentieri Siciliani

Bivacco, tenda e fuochi: cosa si può fare davvero. Paesaggio siciliano legato al tema della guida.
Landscape of SicilyCC BY-SA 4.0Wikimedia Commons

Questa è la guida in cui la risposta più utile è quella che nessuno vuole sentire: dipende, e va verificato caso per caso. Ma le cose certe ci sono, e sono due.

Il fuoco è vietato per legge, punto

Cominciamo da qui perché è l’unica regola senza sfumature.

La legge quadro nazionale sulle aree protette vieta espressamente **l’uso di fuochi all’aperto**, e la violazione è un illecito penale. La legge regionale siciliana del 1981, che governa parchi e riserve dell’isola, contiene lo stesso divieto: **l’accensione di fuochi all’aperto è vietata**.

Vale in **qualsiasi** parco e in **qualsiasi** riserva siciliana. Non è una regola locale di questo o quell’ente: viene direttamente dalla legge.

E vale anche per il fornellino da campo. La distinzione fra falò e fiamma controllata non esiste nel testo di legge, e in estate, quando si somma il divieto della normativa antincendio nelle aree e nei periodi a rischio, la sanzione arriva a decine di migliaia di euro.

Il bivacco: nessuna legge nazionale, e nessuna definizione

Non esiste una legge nazionale che vieti o consenta il campeggio libero in Italia. È materia regionale, e le leggi regionali rimandano quasi sempre ai Comuni e agli enti gestori delle aree protette.

C’è di più, ed è un punto che le guide non dicono mai: **"bivacco" non è un termine giuridico**. Non esiste una definizione normativa italiana. Nella pratica si intende una sosta solo notturna, tenda montata al tramonto e smontata all’alba, o nessuna tenda affatto. Ma è consuetudine, non legge.

Questo ha una conseguenza concreta: molti regolamenti vietano espressamente il **campeggio** e non nominano il bivacco, e da quel silenzio nasce metà della confusione che circola.

Dove cercare il divieto: tre livelli?

La legge regionale, che stabilisce i divieti generali. Il **regolamento del singolo parco o della singola riserva**, che è il livello dove il campeggio viene di norma disciplinato. E l’**ordinanza comunale**, che vale anche fuori dalle aree protette.

In Sicilia il livello che quasi sempre contiene il divieto è il secondo.

Etna: una regola che circola e non esiste

Le norme di attuazione del Parco dell’Etna elencano fra i divieti, testualmente, **"praticare il campeggio"**, insieme all’accensione di fuochi.

Circola però online, ripresa da diversi siti outdoor, la formula secondo cui sull’Etna sarebbe consentito **"il bivacco di una sola notte, con uso di tenda, in località non servite da rifugi, esclusivamente nelle ore notturne"**. Quella frase **non compare nei documenti del Parco dell’Etna**. È una formula tipica dei regolamenti dei parchi alpini e appenninici, attribuita all’Etna per copiatura.

Nei documenti del Parco la parola bivacco compare solo riferita al recupero di **rifugi e manufatti esistenti**: edifici, non tende.

Madonie: la norma dice una cosa, il decalogo un’altra

Qui c’è una contraddizione interna alle fonti dell’ente, e vale la pena conoscerla.

La disciplina delle attività del Parco delle Madonie vieta il campeggio in **zona A**, la riserva integrale. Ma nella **zona C**, di protezione, elenca fra le attività consentite **"praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate"**.

Il decalogo per i visitatori pubblicato dallo stesso parco, però, vieta bivacco e campeggio **senza eccezioni**.

Per chi cammina la regola prudente è quella del decalogo. Per chi vuole essere preciso, la norma ammette il bivacco nelle aree attrezzate di zona C. In caso di dubbio, si chiede all’ente.

Nebrodi: non lo sappiamo

Non siamo riusciti a reperire il regolamento del Parco dei Nebrodi in forma pubblica. Sappiamo che alcune aree attrezzate sono descritte come dotate di punti fuoco, il che implica che il fuoco sia ammesso solo lì. Sul bivacco non affermiamo nulla: va chiesto all’ente.

Zingaro: i "bivacchi" sono case

Un falso amico che manda fuori strada. Alla Riserva dello Zingaro i **bivacchi sono fabbricati**, lungo il sentiero di mezza costa, a un paio d’ore dagli ingressi. Si pernotta solo con autorizzazione della direzione e ritiro delle chiavi, e sono privi di acqua, luce e servizi.

Al momento della nostra verifica la loro fruizione risultava sospesa.

In sintesi

Il fuoco no, mai, in nessuna area protetta siciliana, fornello compreso. La tenda: quasi sempre no nelle aree protette, con la sola eccezione documentata delle aree attrezzate di zona C sulle Madonie, peraltro contraddetta dal decalogo dello stesso parco. Fuori dalle aree protette, decide il Comune.

Domande frequenti

Si può accendere un fuoco nei parchi siciliani?

No, mai. Il divieto di fuochi all’aperto è scritto sia nella legge quadro nazionale sulle aree protette, dove la violazione è un illecito penale, sia nella legge regionale siciliana. Vale per qualsiasi parco e riserva dell’isola, e comprende anche il fornellino da campo.

Si può bivaccare in tenda in Sicilia?

Nelle aree protette quasi sempre no. Il Parco dell’Etna vieta espressamente il campeggio. Le Madonie lo ammettono nelle aree attrezzate della zona C, ma il decalogo dello stesso parco lo vieta senza eccezioni. Fuori dalle aree protette non c’è una legge nazionale e decide il Comune con proprie ordinanze.

È vero che sull’Etna si può bivaccare una notte?

No, e vale la pena dirlo chiaramente perché quella frase circola parecchio. La formula sul "bivacco di una sola notte con uso di tenda" non compare in nessun documento del Parco dell’Etna: viene dai regolamenti dei parchi alpini ed è stata attribuita all’Etna per copiatura.

Cosa sono i bivacchi dello Zingaro?

Sono fabbricati, non tende: case lungo il sentiero di mezza costa in cui si pernotta solo previa autorizzazione della direzione, senza acqua, luce né servizi. Al momento della nostra verifica la loro fruizione risultava sospesa.

Qual è la differenza fra bivacco e campeggio?

Nella pratica il bivacco è la sola sosta notturna, con la tenda montata alla sera e smontata al mattino, mentre il campeggio è una permanenza più lunga. Va detto però che "bivacco" non ha una definizione normativa in Italia: è consuetudine, non legge, e da questo silenzio nasce buona parte della confusione.

Come abbiamo verificato

Verifica documentale sulla legge quadro nazionale sulle aree protette, sulla legge regionale siciliana del 1981 e sui regolamenti dei parchi dell’Etna e delle Madonie. Dove le fonti si contraddicono, o dove il regolamento non è reperibile, lo dichiariamo invece di colmare a intuito.

Scritta e verificata dalla Redazione Sentieri Siciliani. Pubblicata il 1 settembre 2026, aggiornata il 1 settembre 2026. Il metodo con cui lavoriamo.

Fonti

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Le regole valgono poco finché non si applicano a un posto preciso. Da qui si arriva alle schede con accessi, parcheggi e tracce.