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Bivacco, tenda e fuochi: cosa si può fare davvero

Sul bivacco circola una regola che in Sicilia non esiste. Sul fuoco invece la norma è netta e quasi nessuno la conosce.

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1 settembre 2026Aggiornata
Redazione Sentieri Siciliani ·
Bivacco, tenda e fuochi: cosa si può fare davvero. Paesaggio siciliano legato al tema della guida.
Landscape of SicilyCC BY-SA 4.0Wikimedia Commons

Questa è la guida in cui la risposta più utile è quella che nessuno vuole sentire: dipende, e va verificato caso per caso. Ma le cose certe ci sono, e sono due.

Il fuoco è vietato per legge, punto

Cominciamo da qui perché è l’unica regola senza sfumature.

La legge quadro nazionale sulle aree protette, all’articolo che disciplina i parchi nazionali come quello di Pantelleria, vieta espressamente **l’uso di fuochi all’aperto**, e la violazione è un illecito penale. La legge regionale siciliana del 1981, che governa parchi e riserve dell’isola, contiene lo stesso divieto: **l’accensione di fuochi all’aperto è vietata**.

È la regola generale per tutti i parchi e le riserve siciliane, e viene direttamente dalla legge. La stessa legge regionale però ammette deroghe nei decreti istitutivi e nei regolamenti, ed è così che esistono i punti cottura delle aree attrezzate: fuori da quelli, il fuoco non si accende.

Il fornellino da campo è il punto grigio. La legge parla di fuochi all’aperto senza distinguere fra falò e fiamma controllata, quindi prima di usarlo va chiesto all’ente. Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi, che la Regione fissa ogni anno e che nel 2026 è cominciato il 15 maggio, si sommano i divieti antincendio, e la sanzione va da cinquemila a cinquantamila euro.

Il bivacco: nessuna legge nazionale, e nessuna definizione

Non esiste una legge nazionale che vieti o consenta il campeggio libero in Italia. È materia regionale, e le leggi regionali rimandano quasi sempre ai Comuni e agli enti gestori delle aree protette.

C’è di più, ed è un punto che le guide non dicono mai: **"bivacco" non è un termine giuridico**. Non esiste una definizione normativa italiana. Nella pratica si intende una sosta solo notturna, tenda montata al tramonto e smontata all’alba, o nessuna tenda affatto. Ma è consuetudine, non legge.

Questo ha una conseguenza concreta: molti regolamenti vietano espressamente il **campeggio** e non nominano il bivacco, e da quel silenzio nasce metà della confusione che circola.

Dove cercare il divieto: tre livelli?

La legge regionale, che stabilisce i divieti generali. Il **regolamento del singolo parco o della singola riserva**, che è il livello dove il campeggio viene di norma disciplinato. E l’**ordinanza comunale**, che vale anche fuori dalle aree protette.

In Sicilia il livello che quasi sempre contiene il divieto è il secondo.

Etna: una regola che circola e non esiste

Le norme del Parco dell’Etna elencano fra i divieti delle zone A e B, testualmente, **"praticare il campeggio"**, insieme all’accensione di fuochi all’aperto.

Circola però online, ripresa da diversi siti outdoor, la formula secondo cui sull’Etna sarebbe consentito **"il bivacco di una sola notte, con uso di tenda, in località non servite da rifugi, esclusivamente nelle ore notturne"**. Quella frase **non compare negli atti pubblicati dal Parco dell’Etna**, cioè il decreto istitutivo e le norme di attuazione. Circola anche un "regolamento per le attività di fruizione" con una formula simile, senza numero né data di approvazione: finché l’ente non lo pubblica, non va preso come regola.

Il decreto istitutivo del Parco, però, nella **zona C** elenca fra le attività consentite "praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate", la stessa formula delle Madonie. E in quota vale l’ordinanza di Nicolosi, che prescrive di escursionare fra l’alba e il tramonto e di astenersi dal bivaccare.

Madonie: la norma dice una cosa, il decalogo un’altra

Qui c’è una contraddizione interna alle fonti dell’ente, e vale la pena conoscerla.

La disciplina delle attività del Parco delle Madonie vieta il campeggio in **zona A**, la riserva integrale. Ma nella **zona C**, di protezione, elenca fra le attività consentite **"praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate"**.

Il decalogo per i visitatori pubblicato dallo stesso parco, però, vieta bivacco e campeggio **senza eccezioni**.

Per chi cammina la regola prudente è quella del decalogo. Per chi vuole essere preciso, la norma ammette il bivacco nelle aree attrezzate di zona C. In caso di dubbio, si chiede all’ente.

Nebrodi: non lo sappiamo

Non siamo riusciti a reperire il regolamento del Parco dei Nebrodi in forma pubblica. Sappiamo che alcune aree attrezzate sono descritte come dotate di punti fuoco, il che implica che il fuoco sia ammesso solo lì. Sul bivacco non affermiamo nulla: va chiesto all’ente.

Zingaro: i "bivacchi" sono case

Un falso amico che manda fuori strada. Alla Riserva dello Zingaro i **bivacchi sono fabbricati**, lungo il sentiero di mezza costa, a un paio d’ore dagli ingressi. Si pernotta solo con autorizzazione della direzione e ritiro delle chiavi, e sono privi di acqua, luce e servizi.

Al momento della nostra verifica la loro fruizione risultava sospesa.

In sintesi

Il fuoco no nelle aree protette siciliane, salvo i punti cottura delle aree attrezzate, e per il fornello si chiede all’ente. La tenda: quasi sempre no nelle aree protette, con l’eccezione documentata delle aree attrezzate di zona C sull’Etna e sulle Madonie, dove però il decalogo del parco la vieta senza eccezioni. Fuori dalle aree protette, decide il Comune.

Domande frequenti

Si può accendere un fuoco nei parchi siciliani?

No, salvo i punti cottura delle aree attrezzate dove l’ente li prevede. Il divieto di fuochi all’aperto è scritto nella legge quadro nazionale sulle aree protette, dove la violazione è un illecito penale, e nella legge regionale siciliana, che ammette deroghe solo nei decreti istitutivi e nei regolamenti. Sul fornellino da campo la legge non distingue: va chiesto all’ente, e nel periodo di grave pericolosità per gli incendi valgono anche i divieti antincendio.

Si può bivaccare in tenda in Sicilia?

Nelle aree protette quasi sempre no. Etna e Madonie vietano il campeggio nelle zone più protette e lo ammettono solo nelle aree attrezzate della zona C, ma il decalogo del Parco delle Madonie lo vieta senza eccezioni. Fuori dalle aree protette non c’è una legge nazionale e decide il Comune con proprie ordinanze.

È vero che sull’Etna si può bivaccare una notte?

Non con la tenda dove capita. La formula sul "bivacco di una sola notte con uso di tenda" circola parecchio, ma non compare negli atti pubblicati dal Parco dell’Etna, che ammette bivacco e campeggio solo nelle aree attrezzate della zona C. In quota, poi, l’ordinanza di Nicolosi prescrive di astenersi dal bivaccare.

Cosa sono i bivacchi dello Zingaro?

Sono fabbricati, non tende: case lungo il sentiero di mezza costa in cui si pernotta solo previa autorizzazione della direzione, senza acqua, luce né servizi. Al momento della nostra verifica la loro fruizione risultava sospesa.

Qual è la differenza fra bivacco e campeggio?

Nella pratica il bivacco è la sola sosta notturna, con la tenda montata alla sera e smontata al mattino, mentre il campeggio è una permanenza più lunga. Va detto però che "bivacco" non ha una definizione normativa in Italia: è consuetudine, non legge, e da questo silenzio nasce buona parte della confusione.

Come abbiamo verificato

Verifica documentale sulla legge quadro nazionale sulle aree protette, sulla legge regionale siciliana del 1981 e sui regolamenti dei parchi dell’Etna e delle Madonie. Dove le fonti si contraddicono, o dove il regolamento non è reperibile, lo dichiariamo invece di colmare a intuito.

Scritta e verificata dalla Redazione Sentieri Siciliani. Pubblicata il 1 settembre 2026, aggiornata il 1 settembre 2026. Il metodo con cui lavoriamo.

Fonti

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Le regole valgono poco finché non si applicano a un posto preciso. Da qui si arriva alle schede con accessi, parcheggi e tracce.