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Etna: permessi, quote e regole di accesso

Non è il Parco a decidere fin dove si sale: sono tredici sindaci, con tredici ordinanze diverse. Lo stesso cratere ha una distanza minima di 300 metri da sud e di 500 da nord.

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6 settembre 2026Aggiornata
Redazione Sentieri Siciliani ·
Etna: permessi, quote e regole di accesso. Paesaggio siciliano legato al tema della guida.
The CosmonautCC BY-SA 4.0Wikimedia Commons

Chi programma una salita all'Etna cerca una regola e ne trova tredici. L'ente che pubblica le ordinanze non è quello che le firma, e le regole del versante sud non sono quelle del nord.

Quello che segue è stato letto negli atti, uno per uno, il 6 settembre 2026. Ogni numero ha accanto il comune e la data dell'ordinanza che lo fissa, perché è l'unico modo di accorgersi quando scade.

Il Parco pubblica, i sindaci decidono

Il Parco dell'Etna, istituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 17 marzo 1987, gestisce la sentieristica, la zonizzazione e le autorizzazioni al transito dei mezzi. Non decide fin dove si sale. L'accesso alle quote alte lo regola il sindaco di ciascun comune, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000. I comuni il cui territorio ricade in parte nella Zona Sommitale sono tredici: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea.

La pagina del Parco che le raccoglie è il punto di partenza giusto, e va usata sapendo cosa contiene. Al 6 settembre 2026 espone tredici link, ma tre dei tredici comuni non hanno lì un atto proprio: Castiglione di Sicilia e Piedimonte Etneo non compaiono, e il link intestato a Biancavilla apre un'ordinanza del Comune di Belpasso del 22 dicembre 2020. Gli atti recenti stanno all'albo pretorio dei singoli comuni.

Zona Sommitale e Zona a Pericolosità Permanente

I due perimetri che contano oggi li ha disegnati l'INGV e li ha trasmessi ai comuni il Dipartimento regionale della Protezione Civile con la nota protocollo 37727 del 21 agosto 2025. La Zona Sommitale comprende i crateri sommitali, l'alta Valle del Bove fino a 1700 metri, le zone orientativamente sopra i 2500 metri sui versanti meridionale, occidentale e settentrionale, e anche quote inferiori dentro una fascia di sicurezza da colate o bocche eruttive attive. Al suo interno sta la Zona a Pericolosità Permanente, che include i crateri attivi ed è pericolosa a prescindere dallo stato del vulcano.

La Zona a Pericolosità Permanente sostituisce la vecchia Zona Gialla, e i due perimetri nuovi sono più ampi dei precedenti. Un testo che parla ancora di zona gialla descrive un quadro anteriore all'agosto 2025.

Dove serve la guida, e dove no

Fuori dalla Zona Sommitale non serve accompagnamento, ed è la gran parte del terreno percorribile. Dentro la Zona Sommitale ma fuori dalla Zona a Pericolosità Permanente le escursioni libere restano possibili in fase di attenzione: l'ordinanza di Nicolosi n. 3 del 16 febbraio 2025, come già la n. 27 del 2023, le consente dall'alba al tramonto, astenendosi dal bivaccare in quota, e quella di Castiglione di Sicilia n. 17 del 10 settembre 2025 ripete la stessa formula per il versante nord. Dentro la Zona a Pericolosità Permanente si entra solo accompagnati da guide alpine o vulcanologiche, con elmetto protettivo, su itinerario prefissato e di solo transito.

I numeri del contingentamento sono comunali e non coincidono. Belpasso, ordinanza n. 135 del 10 agosto 2026: dieci escursionisti per guida, partenze a intervalli di quindici minuti, non più di trecento persone al giorno. Castiglione di Sicilia, ordinanza n. 17 del 10 settembre 2025: dieci per guida, quindici minuti, quattrocento al giorno. Nicolosi nel 2023 fissava venti persone per guida fra Zona Sommitale e Zona Gialla e dieci dentro la Zona Gialla, rinviando al Regolamento per l'accompagnamento sul Vulcano Etna approvato dal Collegio Regionale delle Guide l'8 marzo 2023; la n. 3 del 2025 tiene solo il tetto di dieci persone per guida dentro la zona gialla e rinvia al Regolamento del 15 aprile 2024.

Trecento metri a sud, cinquecento a nord

Lo stesso cratere ha due distanze minime. Le ordinanze di Nicolosi del 2023 e del 2025 e quella di Belpasso del 2026 vietano di avvicinarsi al Cratere di Sud-Est a meno di 300 metri in linea d'aria, e Belpasso precisa: dalla base del cono. L'ordinanza di Castiglione di Sicilia del 2025, versante nord, ne prescrive almeno 500. Non è un errore di trascrizione, ed è la prova più netta che una regola trovata per un versante non vale per l'altro. Belpasso aggiunge un limite che non dipende dal cratere: 50 metri dai bordi delle colate laviche attive o dal fronte di scorrimento.

Le quote che circolano vengono da atti veri, ma vecchi

Il tetto di quota è la cosa scritta più spesso e quella che negli atti recenti non esiste più. Le ordinanze di Nicolosi del novembre 2023 e del febbraio 2025 non fissano alcun massimo altimetrico. I tetti che si leggono in giro vengono da ordinanze precedenti, tuttora esposte sulla pagina del Parco: Zafferana Etnea, n. 160 del 17 dicembre 2020, vieta in assoluto di superare quota 2920; Randazzo, n. 14 del 16 febbraio 2021, vieta le escursioni ai crateri sommitali oltre 2800; Ragalna, n. 018 del 12 novembre 2023, interdice le quote sommitali oltre i 2000 metri.

Quei tre atti sono stati scritti in giornate diverse, con il vulcano in stati diversi, e i due più recenti nascono dentro una fase di allarme. Il riferimento da cercare non è una quota ma un perimetro, e il perimetro si sposta con le bocche attive: 2500 metri è un limite indicativo, non una curva di livello.

Chi sono le guide abilitate, e come si controlla

Le ordinanze non dicono guida turistica e non dicono accompagnatore: dicono guide alpine e vulcanologiche abilitate ai sensi di legge, più il personale del CAI abilitato. La professione è ordinata dalla legge dello Stato 2 gennaio 1989 n. 6 e, in Sicilia, dalla legge regionale 6 aprile 1996 n. 28. L'albo lo tiene il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, che ha sede a Linguaglossa, ed è pubblico: al 6 settembre 2026 elenca 151 iscritti, di cui 122 guide vulcanologiche, 20 guide alpine e 5 guide di media montagna.

Il controllo è cercare un nome su quell'elenco, e conviene farlo prima di pagare. Chi accompagna senza esserlo commette esercizio abusivo della professione, articolo 348 del codice penale. Conta anche per una ragione pratica: il Collegio è fra i destinatari diretti dei messaggi di allerta, insieme ai sindaci, alle strutture di soccorso e alla Funivia dell'Etna. Gli escursionisti liberi non lo sono.

Cosa cambia quando la fase si muove

Il sistema di allerta e le sue tre scale sono spiegati nella guida sui vulcani attivi. Qui conta l'effetto sul terreno: alla dichiarazione di preallarme corrisponde la chiusura della Zona a Pericolosità Permanente, a quella di allarme la chiusura dell'intera Zona Sommitale con evacuazione immediata. Lo fissa la nota del Dipartimento regionale protocollo 37979 del 25 agosto 2025, ripresa alla lettera dalle ordinanze di Adrano, Maletto, Castiglione di Sicilia e Belpasso.

I divieti entrano in vigore da soli, all'emissione del comunicato di variazione di fase, senza una nuova ordinanza. Nicolosi ordina alle guide di adeguarsi senza attendere l'atto del sindaco. Belpasso mette per iscritto che non conoscere lo stato di allerta per negligenza non costituisce esimente.

Funivia e fuoristrada: chi ti porta su non ti autorizza

Sul versante sud l'ordinanza di Nicolosi descrive la Funivia dell'Etna come il mezzo con cui gran parte degli escursionisti sale fino a 2500 metri, cioè fino al limite indicativo inferiore della Zona Sommitale, e la incarica di informare i propri passeggeri sulla pericolosità dell'escursione. Sul versante nord la pista parte da Piano Provenzana a 1800 metri e arriva a Piano delle Concazze a 2800, in territorio di Linguaglossa, percorsa da automezzi fuoristrada autorizzati e da chi sceglie di andare a piedi.

Essere saliti con un mezzo non cambia niente a piedi. Nessuna delle ordinanze lette mette chi arriva in funivia o in fuoristrada fra le esenzioni, che sono un elenco chiuso: personale di soccorso, forze dell'ordine, protezione civile, personale del Parco, personale scientifico di Università e INGV, guide abilitate e personale CAI abilitato, più giornalisti e fotografi professionisti se accompagnati. I mezzi hanno semmai vincoli propri: a Castiglione di Sicilia i fuoristrada autorizzati transitano solo in stato F0 e solo fino al confine comunale, in forza dell'autorizzazione n. 173/2021 del 24 maggio 2021 rilasciata dal Parco dell'Etna, e il transito si sospende al passaggio a F1 o F2.

Il versante nord, e la Valle del Bove

Il nord ha atti propri e più frammentari. Linguaglossa, ordinanza n. 63 del 14 agosto 2023, vieta l'uso della Pista Altomontana in caso di ricaduta di cenere o lapilli e consente le escursioni solo con guide abilitate e autorizzate, precedute da sopralluoghi di guide vulcanologiche. È un atto nato dentro l'emergenza dell'agosto 2023 e non ne risulta pubblicato uno successivo: chi sale da lì lo verifichi al comune. Castiglione di Sicilia ha l'atto nord più recente, ed è quello dei 500 metri e dei quattrocento escursionisti al giorno.

La Valle del Bove entra nella Zona Sommitale solo nella parte alta, fino a 1700 metri. Più in basso valgono chiusure locali di altra natura: a Zafferana Etnea il Belvedere Calanna e il sentiero natura di Monte Zoccolaro sono interdetti dall'ordinanza n. 81 del 3 luglio 2020, prorogata con la n. 118 del 10 settembre 2021, per linee di fratturazione nel costone roccioso rilevate dal Corpo Forestale dopo il terremoto del 26 dicembre 2018. Sul versante nord-est le strade di avvicinamento si chiudono in fretta quando una colata scende: il 13 agosto 2026 Milo ha vietato il transito sulla via Mareneve, che porta al Rifugio Citelli a 1740 metri, e Sant'Alfio ha reso la via Paternò Castello percorribile solo in discesa.

Cosa si rischia

Tutte le ordinanze etnee lette prevedono la stessa conseguenza: deferimento all'autorità giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, articolo 650 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. La cifra è piccola e porta fuori strada. Il punto è che si tratta di una contravvenzione penale e non di una sanzione amministrativa, e che l'ordinanza di Milo del 13 agosto 2026 richiama anche l'articolo 449, i delitti colposi di danno.

Dove si verifica, e cosa si chiede

Servono due cose diverse. La fase operativa in corso sta negli avvisi del Dipartimento regionale della Protezione Civile, pubblicati uno per uno: al 6 settembre 2026 l'ultimo è il numero 13 del 22 agosto, livello ETNAS F0 e fase di preallarme, con la Zona a Pericolosità Permanente interdetta. L'ordinanza applicabile sta all'albo pretorio del comune da cui si parte, e la pagina del Parco serve a capire quale comune guardare.

La domanda giusta da fare a una guida o a un ufficio comunale non è se si può salire. È quale ordinanza si applica al punto di partenza scelto, di che numero e di che data. Se la risposta non contiene un numero e una data, non è una risposta.

Casi concreti

Caso

Tredici link, sette quadri diversi

La pagina delle ordinanze sindacali del Parco dell'Etna, aperta e scaricata documento per documento il 6 settembre 2026. È la fonte aggregata che quasi tutti citano come se contenesse una regola sola.

  • I link esposti sono tredici, ma coprono con un atto proprio dieci dei tredici comuni sommitali: mancano Biancavilla, Castiglione di Sicilia e Piedimonte Etneo.
  • Il link intestato al Comune di Biancavilla scarica l'ordinanza n. 92 del 22 dicembre 2020 del Comune di Belpasso. Due link su tredici sono di Zafferana Etnea, e uno è del Comune di Milo, che nell'elenco dei tredici comuni sommitali non compare.
  • Le date vanno dal 17 dicembre 2020, Zafferana Etnea, al 14 agosto 2026, Bronte: cinque anni e otto mesi di distanza fra il documento più vecchio e il più recente.
  • Sette atti su tredici sono anteriori alla nuova perimetrazione dell'agosto 2025 e parlano ancora di zona gialla.
  • L'ordinanza più aggiornata del versante nord, Castiglione di Sicilia n. 17 del 10 settembre 2025, non sta lì: sta sul sito del suo comune.

Cosa se ne ricava. Una raccolta aggregata risolve il problema di trovare i documenti, non quello di sapere quale sia in vigore. Prima di partire va identificato il comune del punto di partenza, poi cercato il suo atto più recente all'albo pretorio comunale. Chi si ferma alla pagina che li raccoglie rischia di applicare la regola di un altro comune, o quella di cinque anni fa.

L'area dell'Etna

Caso

Lo stesso cratere, due distanze

Il Cratere di Sud-Est è uno solo, ma la fascia da cui va tenuto sta scritta in ordinanze di comuni diversi, che non si sono allineati fra loro.

  • Nicolosi, ordinanze n. 27 del 13 novembre 2023 e n. 3 del 16 febbraio 2025: divieto assoluto di avvicinarsi a meno di 300 metri in linea d'aria.
  • Belpasso, ordinanza n. 135 del 10 agosto 2026: stessi 300 metri, con la precisazione che si misurano dalla base del cono.
  • Castiglione di Sicilia, ordinanza n. 17 del 10 settembre 2025: almeno 500 metri in linea d'aria dal Cratere di Sud-Est.
  • Il contingentamento giornaliero segue la stessa logica: 300 persone al giorno a Belpasso, 400 a Castiglione di Sicilia.
  • Il rapporto di dieci escursionisti per guida dentro la Zona a Pericolosità Permanente è invece identico nei due atti, e in entrambi rinvia al Regolamento per l'accompagnamento del Collegio Regionale delle Guide.

Cosa se ne ricava. Le prescrizioni non si deducono, si leggono. La distanza di sicurezza dipende da quale comune si sta attraversando in quel momento, e sul terreno il confine comunale non è segnalato. È il motivo per cui l'itinerario dentro la Zona a Pericolosità Permanente è prefissato e non scelto: lo ha disegnato il Collegio delle Guide comune per comune.

Camminare su un vulcano attivo

Caso

Il tetto di quota, ordinanza per ordinanza

La domanda che si fanno tutti è a che quota scatta il divieto. La risposta è cambiata quattro volte in sei anni, e le versioni vecchie sono ancora online.

  • Belpasso, ordinanza n. 92 del 22 dicembre 2020: accesso libero fino a 2500 metri, con guida da 2500 a 2920.
  • Zafferana Etnea, ordinanza n. 160 del 17 dicembre 2020: stesse due soglie, più un divieto assoluto di superare quota 2920.
  • Randazzo, ordinanza n. 14 del 16 febbraio 2021: divieto di tutte le escursioni dirette ai crateri sommitali oltre 2800 metri.
  • Ragalna, ordinanza n. 018 del 12 novembre 2023, emessa in fase di allarme: interdizione delle quote sommitali oltre i 2000 metri.
  • Nicolosi, ordinanza n. 27 del 13 novembre 2023: nessun tetto altimetrico, e la distanza dal Cratere di Sud-Est portata a 300 metri.
  • Dal 21 agosto 2025 il criterio non è più una quota ma due poligoni, e la formula usata è "orientativamente al di sopra di quota 2.500 m s.l.m.".

Cosa se ne ricava. Un numero copiato senza la data e senza il comune diventa falso nel giro di una stagione. Il limite di 2920 metri esiste davvero, ma sta in un'ordinanza di Zafferana Etnea del dicembre 2020, e non è mai stato una regola dell'Etna: era la regola di un versante in un certo anno. Oggi la soglia dei 2500 metri va letta come un riferimento indicativo di un perimetro, che include anche l'alta Valle del Bove a 1700 metri e le fasce attorno alle bocche attive a qualunque quota.

La scheda dell'Etna

Domande frequenti

Serve un permesso o una prenotazione per camminare sotto la Zona Sommitale?

No. Nessuna delle ordinanze lette introduce un permesso nominativo o una prenotazione per l'escursionismo libero: il contingentamento riguarda solo i gruppi accompagnati dentro la Zona a Pericolosità Permanente. Restano però i vincoli del Parco dell'Etna, che chiede di mantenersi entro i percorsi segnalati e di rispettare il proprio Regolamento, e che dichiara interdetti al pubblico i sentieri indicati come non in esercizio. La verifica utile prima di partire non è quindi un permesso da chiedere ma lo stato del sentiero.

Un accompagnatore ambientale o una guida turistica possono portarmi ai crateri?

Le ordinanze nominano una categoria sola: guide alpine e vulcanologiche abilitate ai sensi di legge, con l'aggiunta del personale del CAI abilitato. Nessun altro titolo compare, e l'esenzione dai divieti è scritta come elenco chiuso. Chi accompagna a pagamento senza quel titolo commette esercizio abusivo della professione, punito dall'articolo 348 del codice penale con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Il nome della guida si cerca sull'albo pubblico del Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia.

Se la fase cambia e l'escursione salta, il biglietto si recupera?

Non lo sappiamo e non lo pubblichiamo: dipende dalle condizioni contrattuali del singolo operatore, funiviario o di guida, che non sono fissate da nessuna ordinanza. Quello che gli atti stabiliscono è solo l'obbligo di interrompere: alla variazione di fase la guida sospende l'escursione e riporta il gruppo alla base, e sul versante nord il transito dei fuoristrada autorizzati si ferma al passaggio da F0 a F1. La domanda va posta al gestore prima di pagare, perché in agosto 2026 il Dipartimento regionale ha emesso nove avvisi sull'Etna in quindici giorni.

Chi controlla davvero, lassù?

Le ordinanze incaricano dell'esecuzione il comando di polizia locale del comune che le ha firmate e le forze dell'ordine territorialmente competenti. Negli elenchi dei destinatari ricorrono il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i Carabinieri, la Guardia di Finanza con il Nucleo Soccorso Alpino di Nicolosi e il CNSAS. Sul versante nord e su quello sud i divieti in fase di allarme sono resi effettivi anche da cancelli automatici in due posti di blocco, alla pista dei crateri e al piazzale della funivia.

Le stesse regole valgono per la bici, gli sci e i mezzi a motore privati?

Le ordinanze etnee lette parlano di escursionisti, di guide e di automezzi fuoristrada autorizzati, e non contengono prescrizioni specifiche per biciclette o sci alpinismo. Il transito dei mezzi a motore non è libero: sul versante nord la Pista Altomontana è percorsa dai vettori titolari di autorizzazione comunale, che opera in forza di un'autorizzazione del Parco dell'Etna. Per attività diverse dall'escursionismo a piedi, la risposta va chiesta al Parco e al comune, non dedotta da queste ordinanze.

Cosa cerco esattamente all'albo pretorio del comune?

Un'ordinanza sindacale il cui oggetto contenga le parole quote sommitali oppure Zona a Pericolosità Permanente, e la data più recente. Serve il comune del punto di partenza, non quello dell'alloggio: sul versante sud si parte quasi sempre da Nicolosi e si attraversa Belpasso, sul nord si parte da Linguaglossa e si entra in Castiglione di Sicilia. Per Biancavilla e Piedimonte Etneo non abbiamo trovato un atto pubblicato, e per Nicolosi risultano ordinanze successive al novembre 2023 di cui non siamo riusciti a reperire il testo: in quei casi la strada è l'ufficio di protezione civile comunale.

Come abbiamo verificato

Ogni regola di questa guida è stata letta nel testo dell'ordinanza che la fissa, non in una sintesi. Abbiamo scaricato tutti i documenti esposti dal Parco dell'Etna nella pagina delle ordinanze sindacali, più l'ordinanza di Castiglione di Sicilia che il Parco non pubblica, e li abbiamo aperti uno per uno: Nicolosi n. 27 del 13/11/2023 e n. 3 del 16/02/2025 (aggiunta il 16 settembre 2026), Belpasso n. 135 del 10/08/2026, Castiglione di Sicilia n. 17 del 10/09/2025, Adrano n. 115 del 05/07/2026, Maletto n. 28 del 13/07/2026, Bronte n. 100 del 14/08/2026, Milo n. 41 del 13/08/2026, Sant'Alfio n. 48 del 13/08/2026, Linguaglossa n. 63 del 14/08/2023, Ragalna n. 018 del 12/11/2023, Randazzo n. 14 del 16/02/2021, Zafferana Etnea n. 160 del 17/12/2020 e n. 118 del 10/09/2021, Belpasso n. 92 del 22/12/2020. Data di verifica: 6 settembre 2026. Le ordinanze cambiano e alcune restano valide "sino all'emissione di altra ordinanza di pari oggetto", quindi possono essere superate senza che la pagina che le raccoglie se ne accorga: per Biancavilla, Piedimonte Etneo e per atti di Nicolosi successivi al febbraio 2025 non siamo riusciti a reperire il testo vigente, lo diciamo e rimandiamo al comune invece di estendere a un versante una regola trovata per un altro. Questa guida serve a sapere quale atto cercare e cosa chiedere, non sostituisce la lettura dell'atto in vigore il giorno in cui si sale.

Scritta e verificata dalla Redazione Sentieri Siciliani. Pubblicata il 1 settembre 2026, aggiornata il 6 settembre 2026. Il metodo con cui lavoriamo.

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